Decreto Legge del 2008 numero 112 art. 50


CAPO IX Giustizia (CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO)
1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2008 numero 112 art. 50"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti