Decreto Legge del 2007 numero 248 art. 6-bis


PROROGHE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI
1. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Per gli anni 2004-2007» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2009» e le parole: «, nel limite massimo di 350 unità» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «e per la durata di 48 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «, per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, calcolato come media del periodo».
2. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «e 2007,» sono inserite le seguenti: «nonché di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, la cui dotazione per ciascuno degli anni 2008 e 2009 è incrementata di pari importo».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
(Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31)

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