Decreto Legge del 2007 numero 248 art. 24-sexies


EQUIPARAZIONE DI TITOLI AI FINI DELL'ACCESSO AI CONCORSI PRESSO IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E VIGILANZA SULL'ORDINE NAZIONALE DEGLI PSICOLOGI
1. I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e il riconoscimento di cui al comma 1 dell'articolo 35 della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per l'ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, fermi restando gli altri requisiti previsti.
2. L'articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:
«Art. 29. - (Vigilanza del Ministro della salute). - 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi».
(Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31)

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