Decreto Legge del 2006 numero 297 art. 3


MODIFICA DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 1999, N. 18, IN MATERIA DI SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA NEGLI AEROPORTI
[1. L'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, è sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Protezione sociale). - 1. Fatte salve le disposizioni normative e contrattuali di tutela, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B, al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali derivanti dal processo di liberalizzazione, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, garantisce il coinvolgimento dei soggetti sociali, anche a mezzo di opportune forme di concertazione.»].
(Articolo soppresso dalla legge di conversione 23 febbraio 2007, n. 15)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2006 numero 297 art. 3"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti