Decreto Legge del 1991 numero 143 art. 11


abrogato COLLABORAZIONE FRA LE AUTORITÀ DI VIGILANZA
[1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti, società e ditte indicati nell'articolo 4 possono scambiarsi informazioni e collaborare tra loro, nonché scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocità con le competenti autorità amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei fini del presente decreto.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197)].
(Articolo abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56)

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