Decreto Legge del 1991 numero 143 art. 1


abrogato CAPO I (LIMITAZIONE DELL' USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE)

[1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati; per il denaro contante vanno osservate le modalità indicate ai commi 1-bis e 1-ter.
(Comma prima sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197 e poi così modificato dall'art. 15, L. 6 febbraio 1996, n. 52 e dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56)
1-bis. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall'intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197)
1-ter. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 1-bis produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197)
2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il Ministro del tesoro può stabilire limiti per l'utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio.
(Comma prima sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197 e poi così modificato dall'art. 15, L. 6 febbraio 1996, n. 52)
2-bis. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore a € 12.500. I libretti con saldo superiore a € 12.500, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere estinti dal portatore entro il 31 gennaio 2005.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197, poi sostituito dall'art. 15, L. 6 febbraio 1996, n. 52, modificato dall'art. 1, D.M. 17 ottobre 2002 ed infine così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56)
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari abilitati, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati.
(Comma prima sostituito dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197 e poi così modificato dall'art. 15, L. 6 febbraio 1996, n. 52)
4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.
5. ... (Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197)
6. ... (Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197)
7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola «non trasferibile», può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.
8... (Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197)].
(Articolo abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, a decorrere dal 30 aprile 2008)

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