Costituzione Italiana art. XIII


[1. I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive].
(Il presente comma ha esaurito i suoi effetti ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, della L. Cost. 23 ottobre 2002, n. 1)
[2. Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale].
(Il presente comma ha esaurito i suoi effetti ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. Cost. 23 ottobre 2002, n. 1)
3. I beni esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

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