Costituzione Italiana art. XII


1. È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
2. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Costituzione Italiana art. XII"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti