Costituzione Italiana art. 124


Abrogato
[1. Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.]
(Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3)

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