Costituzione Italiana art. 113


1. Contro gli atti della pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
2. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
3. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

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