La distinzione tra beni mobili ed immobili si fonda sul
criterio della possibilità di spostamento nello spazio della res nota1 . La legge non esplicita una definizione della nozione di
" cosa immobile", limitandosi ad
elencare i principali beni immobili che vengono distinti in tre categorie:
- beni immobili per natura. A rigore la sola cosa veramente immobile, secondo il detto criterio, sarebbe il suolo nota2. Ma la superficie della terra si presenta sotto vari profili. Le sorgenti e i corsi d'acqua sono beni autonomi considerati immobili dopo il suolo (art. 812 cod.civ.);
- immobili per incorporazionenota3. Si tratta di quelle cose che, essendo saldamente infisse nel suolo, derivano da questa condizione la qualifica di beni immobili. Si pensi ai pannelli solari che, formanti un impianto fotovoltaico, possono essere installati sul tetto di un edificio e che sono addirittura contrassegnati da una rendita catastale (cfr. CTR Potenza, Sez. II, 200/2017).
Deve essere considerato immobile tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo: gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio (art. 812 cod.civ.). Si badi che queste cose, a differenza di quelle di cui al punto precedente, sono suscettibili di divenire beni mobili nel momento in cui l'incorporazione nel suolo dovesse cessare: si pensi alle piante di un vivaio che vengano tolte dalla loro dimora nel terreno per essere alienate. Prenderemo ancora in considerazione queste cose in sede di analisi del diritto reale di superficie, inteso come proprietà separata di quanto si trovi sopra o sotto il suolo (c.d. proprietà superficiaria);
- immobili per accessione nota4. Esistono cose non incorporate nel suolo, ma assicurate ad esso e destinate a restarlo in modo permanente. Si prendano quale esempio mulini, bagni e altri edifici galleggianti. Nonostante queste cose non siano ex se immobili, lo sono reputate dalla legge (art. 812, II comma, cod.civ.) al fine della sottoposizione di esse alla disciplina propria degli immobili. Sono mobili, per esclusione, tutte le altre "cose" che non rientrino, in uno dei modi appena elencati, nella categoria delle immobili (art. 812 , ultimo comma, cod. civ.): in esse comprese anche le energie naturali (come l'energia elettrica, il gas, ecc.) aventi valore economico (art. 814 cod.civ.).
Fra le cose mobili v'è una particolare categoria, quella dei
mobili registrati (la nave, l'aeromobile, l'automobile) la cui disciplina è per certi versi intermedia fra quella dei mobili e quella degli immobili.
Note
nota1
V. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972, p.388.
top1nota2
Cfr. Biondi, voce Cosa mobile e immobile (dir. civ.), in N. Dig. it., p.1025.
top2nota3
Si vedano, tra gli altri, D'Amelio, Dei beni, in Comm. cod. civ., diretto da D'Amelio-Finzi, Firenze, 1942, p.21; De Martino, Beni in geneerale, proprietà (Artt.810-956), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1976, p.14.
top3nota4
V. Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1980, p.14.
top4Bibliografia
- BIGLIAZZI GERI, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1980
- BIONDI, voce Cosa mobile e immobile , N. Dig. It.
- D'AMELIO, Dei beni, Firenze, Comm. cod. civ. diretto da D'Amelio-Finzi, 1942
- DE MARTINO, Beni in generale, proprietà (Artt. 810-956), Bologna-Roma, Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, 1976
- MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972
Prassi collegate