Pannelli solari e impianto fotovoltaico: beni mobili o immobili? Variazione della rendita catastale tramite la procedura Docfa. (CTR Potenza, Sez. II, sent. n. 200 del 16 marzo 2017)

È legittimo l'avviso di variazione della rendita catastale tramite la procedura Docfa sull'impianto fotovoltaico che insiste sul bene immobile e correttamente inserito nella categoria D/1 (opificio) anche se il fisco si avvale di semplici dati oggettivi che offrono la possibilità di far comprendere al contribuente le ragioni della classificazione e di essere, eventualmente, nella posizione di potersi tutelare mediante ricorso alle commissioni tributarie.

Commento

(di Daniele Minussi)
Se il pannello fotovoltaico, facente parte di un impianto fotovoltaico, è installato in maniera tale da essere posto sulla copertura di un fabbricato (o anche collegato stabilmente al suolo) esso diventa elemento da denunziare ai fini del classamento catastale. Nel caso di specie, la categorizzazione catastale come "opificio" (cat. D) è stata reputata corretta. Va osservato come la detta categoria sia del tutto peculiare: infatti la rendita viene attribuita anche in relazione all'attitudine del bene a produrre reddito. Ne segue come la determinazione del saggio di fruttuosità costituisca un elemento essenziale ai fini della determinazione dell'importo della rendita catastale.

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