Convenzione di lottizzazione: aspetti definitori



"Lotto" con riferimento ad un appezzamento di terreno sta a significare una porzione di area idonea a consentire l'edificazione nota1. Il vocabolo "lottizzare" evoca conseguentemente l'attività sia di natura giuridica, sia materiale intesa alla divisione di un terreno in tante particelle allo scopo di procedere su ciascuna di esse alla costruzione di edifici. Ciò solleva una cospicua serie di problematiche di natura urbanistica, fiscale (cfr. gli artt. 67 e 68 del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917), pratica.

Sotto il primo profilo, occorre che il terreno da lottizzare possieda attitudine edificatoria, diversamente essendo addirittura ipotizzabile il reato penale di lottizzazione abusiva di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47. Ancora occorre rammentare della possibilità che si faccia ricorso, per le aree soggette a piano di lottizzazione (di cui all'art. 28 della legge 1150 del 1942), alla convenzione di lottizzazione, per tale intendendosi l'accordo tra Comuni e privati proprietari di un'area inteso a conformarne l'assetto urbanistico ed edilizio, disciplinando l'esecuzione degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione, stabilendone contenuti, tempi, ripartizione degli oneri.
Il tutto in attuazione e specificazione delle previsioni del piano regolatore generale o di altri strumenti urbanistici generali, di cui le convenzioni in esame costituiscono strumenti attuativi (Cass. Civ. Sez. Unite, 1262/2000; Consiglio di Stato, Sez. IV, 286/1999).

Dal punto di vista operativo in esito alla stipulazione delle convenzioni in parola occorrerà procedere alla concreta realizzazione delle opere di urbanizzazione nelle stesse previste, quali esemplificativamente allacciamenti idrici, realizzazione di condotte fognanti, di impianti di illuminazione, di strade e marciapiedi.

Note

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Morbidelli, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, libro IV, Torino, 1999, p. 453 che fa espresso riferimento ad un'unità minimale ai fini edificatori.
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Bibliografia

  • MORBIDELLI, Torino, Comm.cod.civ., Libro IV, 1999

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