Contratti gratuiti




La gratuità si distingue dalla liberalitànota1. La causa liberale di un atto implica che si abbia una parte che viene arricchita dal punto di vista di un incremento patrimoniale in esito al correlativo depauperamento dell'altra partenota2 .

La semplice gratuità implica soltanto l'assenza di un corrispettivo a fronte di un'attribuzione che non comporta un depauperamento in senso tecnico nell'altra parte del contrattonota3 .

Così se Tizio presta a Caio un libro per leggerlo o l'auto per una sera il patrimonio del disponente non subisce una modificazione in senso peggiorativo (se si prescinde dal pur sempre necessario, ancorchè tenue, deterioramento della cosa che segue anche al normale utilizzo della stessa).

Il codice civile prevede alcune fattispecie contrattuali che sono suscettibili di essere costruite dai contraenti sia come a titolo oneroso, sia a titolo gratuito: si pensi al mutuo (art.1813  cod.civ. ), al deposito (art. 1766  cod.civ.), al mandato (art. 1703 cod.civ.). Anche la fidejussione (1936 cod.civ.) è costruibile secondo questo duplice paradigma.

Che cosa accade se il titolo è muto circa la qualità onerosa o gratuita dell'elemento causale? La legge ha dettato in proposito specifiche presunzioni semplici. Così il mandato ed il mutuo si presumono onerosi (artt. 1709 , 1815  cod.civ.), mentre il deposito si presume gratuito (artt. 1767  cod.civ.). In tema di fidejussione, nel silenzio della legge, gli interpreti desumono una ordinaria natura gratuita.

Il comodato (art. 1803 cod.civ.), infine, non può che essere strutturalmente gratuito, anche se è tollerabile l'apposizione di un modo.

Note

nota1

Sacco, Il contratto, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.X, Torino, 1995, p.550.
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nota2

Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.225.
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nota3

Barbero, Il sistema del diritto privato , Torino, 1993, p.200.
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