Consiglio di Stato Sez. VI del 2018 numero 4110 (04/07/2018)




La condotta omissiva - per essere considerata ingannevole - deve avere ad oggetto "informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno" per prendere una decisione consapevole. Ai fini dell'apprezzamento della rilevanza del difetto di informazione la norma contiene l'invito a considerare la "fattispecie concreta", "tutte le caratteristiche e circostanze del caso" e i "limiti del mezzo di comunicazione impiegato" (art. 22, comma 1 codice del Consumo), aggiungendo che "qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi.

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