Per il tramite della locuzione atecnica "comunione" vengono designati due fenomeni aventi consistenza giuridica assai difforme: tali le figure della "comunione
pro diviso " e della "comunione
pro indiviso ".
In effetti è possibile parlare in senso proprio di comunione solamente in relazione a quella pro indiviso , nella quale cioè il diritto di ciascun partecipante investe la totalità del bene. E' il diritto ad essere ripartito per quote. Si tratta della concezione della comunione quale proprietà plurima parziaria di cui meglio si riferisce in sede di specifica analisi della natura giuridica della comunione.
Poniamo che Tizio e Caio acquistino in comune tra loro un immobile: essi ne sono comproprietari. Nessuno dei due ha la proprietà esclusiva della cosa poichè il diritto di ciascuno, pur investendola integralmente, rinviene un limite nel pari diritto dell'altro. L'eventuale riparto non interverrebbe dividendo in natura l'oggetto della comunione assegnando singole porzioni ai contitolari. Esso avrebbe luogo ripartendo il contenuto del diritto in quote ideali fra i partecipanti
nota1 (es.: alienando a terzi il bene indivisibile e dividendone il ricavato ovvero assegnandolo in proprietà esclusiva e ponendo a carico dell'assegnatario la corresponsione del valore per quote agli altri condividenti).
La quota rappresenta la misura del diritto di ciascuno sul bene, fermo restando che il diritto investe il bene nella sua totalità
nota2.
Se all'esito delle operazioni divisionali il bene, la cui natura ne consentisse l'agevole divisione in parti di pari valore rispetto alle quote dei condividenti, fosse assegnato in singole porzioni fisicamente distinte in proprietà esclusiva a ciascuno dei (ormai ex ) contitolari si avrebbe la c.d comunione
pro diviso. Come è evidente non già si tratta di comunione, bensì dell'esito divisionale di essa
nota3.
Note
nota1
Cfr. Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.168; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.264.
top1nota2
V. Lener, La comunione, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.270.
top2nota3
Così, tra gli altri, Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.572; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.377.
top3Bibliografia
- GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
- LENER, La comunione, Torino, Tratt.dir.priv dir. da Rescigno, vol. 8, t. II, 1982