Compresenza delle parti nell'atto pubblico




Superando i problemi connessi alla esatta individuazione del contenuto della "funzione di adeguamento" ad opera del notaio, come individuata dall'ultimo comma dell'art. 47 l.n. (in collegamento con l'art. 67, I comma reg. not.), è ampiamente condivisibile la tesi che ritiene assolto il principio della compresenza delle parti e della contestualità negoziale, limitandola al momento della lettura dell'atto pubblico e della sua sottoscrizione nota1, anche in relazione a quanto generalmente in pratica avviene nota2.

Vi sono particolari atti invece, che non ammettono la compresenza solo al momento conclusivo dell'attività di documentazione notarile, ma richiedono la costante e continua presenza di tutti i comparenti durante l'intera operazione di documentazione (ad esempio gli inventari; nei testamenti per atto di notaio ecc.).

Né sembra accettabile l'ipotesi in base alla quale il momento della verifica dei fatti, lo stato dei luoghi, il ricevimento delle dichiarazioni ecc. ecc. possa, in alcuni casi, divergere sensibilmente dal momento della materiale redazione del documento notarile, che le parti e gli altri soggetti, eventualmente intervenuti, sottoscriveranno successivamente, solo dopo l'avvenuto completamento delle operazioni di documentazione. Questo sul presupposto che quanto contenuto nel documento, redatto a distanza di tempo dai fatti che riporta, sia comunque effettivamente veritiero nota3.

Tale tesi, pur suggestiva e non completamente priva di pronunce giurisprudenziali in appoggio, é inaccettabile in quanto consentirebbe di ingiustificatamente annullare il principio dell'assoluta compresenza e contestualità delle parti, che é sotteso nell'atto pubblico (a contenuto eminentemente negoziale) e generalmente riconosciuto dalla dottrina.

Note

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Cfr. ST. CNN 8 marzo 1991, n. 350: Tant'è che la giurisprudenza ha chiarito che l'atto notarile è completo solo quando è sottoscritto da tutte le parti contemporaneamente presenti davanti al notaio rogante (Cass. Civ. 139/1936); ed ha precisato che la legge notarile è violata quando una delle parti si sia allontanata dopo aver apposto la propria firma, ma prima che abbia sottoscritto anche l'altra parte. Lo si desume altresì dai principi generali in materia di contratto: se l'atto notarile è destinato a consacrare la realizzazione di un negozio giuridico, poiche` per effetto dell'art. 1326 cod.civ. il contratto si conclude nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, la compresenza delle parti appare ineliminabile per la nascita del negozio, soprattutto ad evitare che si abbia revoca della proposta o dell'accettazione ex art. 1328 cod.civ..
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nota2

Sempre in relazione al metodo con cui nasce il documento atto pubblico notarile e al principio della contestualità, non sembra assolutamente ammissibile ed accettabile quella operazione di documentazione concernente operazioni materiali e raccolta di dichiarazioni di soggetti intervenuti effettuata in un certo luogo e momento, a cui segue la materiale redazione del documento atto pubblico in altro luogo ed altro momento. Tale eventualità ove ammessa minerebbe sostanzialmente l'unicità di operazione documentale che sta alla base del documento atto pubblico. Le operazioni a cui assiste il notaio e le dichiarazioni che lo stesso riceve devono necessariamente essere redatte in atto nel momento in cui si ricevono (ad eccezione di quelle ipotesi, peraltro limitatissime, in cui la verbalizzazione segue un breve ma necessario lasso di tempo dal momento in cui le operazioni si sono svolte. Non sembra in linea con la legge la possibilità che il notaio proceda all'inventario di alcuni luoghi prendendo appunti e redigendo l'atto pubblico successivamente a studio, pur dando atto che l'operazione di verbalizzazione é avvenuta in luogo diverso.Va sottolineato come questa ipotesi operativa sia stata riproposta nello ST. CNN n. 2803 del 3 maggio 2000.Rimane però da chiarire quale sia il limite temporale entro cui procedere alla necessaria verbalizzazione e di cui alla dizione "entro breve termine", anche alla luce dell'obbligo di annotare entro la mezzanotte del giorno di ricezione, l'atto ricevuto nel repertorio inter vivos.
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nota3

La modifica normativa introdotta col nuovo art. 2375 cod. civ. relativamente alla non contestualità del verbale societario per atto di notaio, introduce una deroga particolarmente forte al principio posto dal nuovo art. 47 l.n., deroga che si fonda sulla natura sui generis dell'atto pubblico notarile contenente la verbalizzazione di assemblea straordinaria di società di capitali, deroga che sembra ora più facile estendere a quelle ipotesi in cui l'atto notarile non presenti sostanziali connotati negoziali, ma assuma la veste di atto qualificato per provenienza, che miri a documentare atti o fatti accaduti alla presenza del notaio e che lo stesso pubblico ufficiale ha il compito di rivestire di adeguata forma.
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