Commissione Tributaria Regionale Campobasso del 2016, Sez. II numero 619 (06/12/2016)



In tema di imposta di registro, il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del d.lgs. n. 463/1997, è responsabile d’imposta ma, come stabilito dall’art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell’atyto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso di inadempimento, l’avviso di liquidazione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Commissione Tributaria Regionale Campobasso del 2016, Sez. II numero 619 (06/12/2016)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti