Commissione Tributaria Provinciale Alessandria, Sez. I del 2016 numero 386 (14/11/2016)



Non costituisce abuso del diritto, ma legittimo risparmio di imposta, il fatto che un notaio abbia portato in deduzione i canoni di locazione dello studio professionale relativi ad un contratto stipulato con una società di cui è socio al 99% il coniuge dello stesso notaio. Ciò in quanto il contribuente è libero di scegliere, tra due regimi previsti dalla legge, quello fiscalmente meno oneroso. Ne consegue che il contribuente può optare per il regime più favorevole ai sensi dell’art. 10 bis, comma IV, L. n. 212/2000, ossia quello di deduzione dei costi di locazione invece della (mancata) deducibilità delle quote di ammortamento.

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