Collegio sindacale: cause di ineleggibilità e decadenza (società per azioni)



La riforma del diritto societario del 2003 ha introdotto una serie di novità anche con riferimento alle cause di ineleggibilità e di decadenza dei componenti dell'organo di controllo. Si pensi all'art. 2399 cod.civ. che, nell'elencare le cause di ineleggibilità dei sindaci (cfr. sulla automaticità della decadenza, Cass. Civ., Sez. I, 22575/2014), oltre a quelle previste per gli amministratori dall'art. 2382 cod.civ. , prevede la qualifica di coniuge, parente, affine entro il quarto grado degli amministratori della società in cui l'eligendo sindaco dovrebbe rivestire la carica. Né possono essere eletti sindaci gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo. Con tale ultima dizione, il legislatore della riforma ha inteso impedire che possa essere nominato sindaco nella società "B", controllata dalla società "A", l'amministratore della società "C", a propria volta sempre controllata dalla società "A".

Un'ulteriore causa di ineleggibilità è prevista per coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. Appare evidente quindi che, in assenza di una specifica indicazione sulla natura del rapporto di lavoro, il legislatore ha voluto ricomprendere ogni tipo di prestazione lavorativa (sia che si tratti di lavoro dipendente, sia che si tratti di lavoro autonomo, ed anche di prestazione occasionale) caratterizzata da un corrispettivo patrimoniale tale da poter compromettere l'indipendenza del sindaco.

Circa le cause di decadenza, ricollegabili ad una qualità specifica del sindaco, e non al suo operato (si pensi a tal proposito al II comma dell'art. 2405 cod.civ., ai sensi del quale i sindaci che non assistono senza giustificato motivo l'assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio, ovvero il II comma dell'art. 2404 cod.civ., secondo cui il sindaco che senza giustificato motivo non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio), il legislatore della riforma, oltre a confermare la decadenza in caso di cancellazione o sospensione del soggetto dal registro dei revisori contabili, ha altresì coerentemente introdotto l'ipotesi della perdita dei requisiti previsti dal II comma dell'art. 2397 cod.civ. : ne consegue che anche la cancellazione o radiazione dall'albo professionale, la cui appartenenza aveva consentito la nomina del soggetto, ovvero la cessazione dell'attività didattica universitaria (qualora il soggetto non sia anche appartenente ad un albo professionale tra quelli sopra indicati) comporterà la decadenza dalla carica di sindaco.

In ogni caso lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità, o limiti e criteri, per il cumulo degli incarichi.

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