Codice Penale art. 493


FALSITA' COMMESSE DA PUBBLICI IMPIEGATI INCARICATI DI UN SERVIZIO PUBBLICO
1. Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse dai pubblici uffuciali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'eserciziodelle loro attribuzioni.

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