Codice della navigazione art. 862


PERTINENZE E PARTI SEPARABILI

Sono considerate pertinenze dell'aeromobile i paracadute, gli attrezzi e gli strumenti, gli arredi e in genere tutte le cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell'aeromobile.
La destinazione può essere effettuata anche da chi non sia proprietario dell'aeromobile o non abbia su questo un diritto reale.
Il motore è considerato parte separabile.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice della navigazione art. 862"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti