Codice Civile art. 926


MIGRAZIONE DI COLOMBI, CONIGLI E PESCI
1. I conigli o pesci che passano ad un' altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode.
2. La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.

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