Codice Civile art. 921


CONSORZI COATTIVI
1. Nel caso indicato dall' articolo 918, il consorzio può anche essere costituito d' ufficio dall' autorità amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.
2. Per le forme di costituzione e di funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario.
3. Il consorzio può anche procedere all' espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennità.

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