Codice Civile art. 868


REGOLAMENTO PROTETTIVO DEI CORSI D'ACQUA
1. I proprietari di immobili situati in prossimità di corsi d' acqua che arrecano o minacciano danni all' agricoltura, ad abitati o a manufatti d' interesse pubblico sono obbligati, anche indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire all' esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d' acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 868"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti