Codice Civile art. 573


SUCCESSIONE DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO (Rubrica così modificata dall’art. 78, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Successione dei figli naturali.»)

Le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del matrimonio si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto è disposto dall'articolo 580.
(Comma così modificato dall’art. 78, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto è disposto dall'articolo 580.»)
(Il testo di questo articolo era preceduto dal Capo II: «Della successione dei figli naturali e dei loro parenti», che è stato unificato al Capo I, dall'art. 184, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia)

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