Codice Civile art. 450


PUBBLICITA' DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE

1. I registri dello stato civile sono pubblici.
2. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
3. Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

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