Codice Civile art. 418


POTERI DELL' AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. Promosso il giudizio d' interdizione, può essere dichiarata anche d' ufficio l' inabilitazione per infermità di mente.
2. Se nel corso del giudizio d' inabilitazione si rivela l' esistenza delle condizioni richieste per l' interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l' interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l' istruttoria necessaria.
3. Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione puo' adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405".
Il terzo comma è stato introdotto dall' art.6 della l. 9 gennaio 2004, n. 6 Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del Capo I , relativo all' istituzione dell' amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388,414,417,418,424,426,427,429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazioni, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali)

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