Codice Civile art. 344


SEZIONE I Del giudice tutelare (FUNZIONI DEL GIUDICE TUTELARE)

1. Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.
2. Il giudice tutelare può chiedere l' assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.

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