Codice Civile art. 309


DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA REVOCA

1. Gli effetti dell' adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
2. Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell' adottante per fatto imputabile all' adottato, l' adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell' adottante.

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