Codice Civile art. 298


DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELL'ADOZIONE

1. L' adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.
2. Finché il decreto non è emanato, tanto l' adottante quanto l' adottando possono revocare il loro consenso.
3. Se l' adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell' emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l' adozione.
4. Gli eredi dell' adottante possono presentare al tribunale<1> memorie e osservazioni per opporsi all' adozione.
5. Se l' adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell' adottante.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 298"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti