Codice Civile art. 2929


NULLITA' DEL PROCESSO ESECUTIVO
1. La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l' assegnazione non ha effetto riguardo all' acquirente o all' assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell' esecuzione.

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