Codice Civile art. 2913


INEFFICACIA DELLE ALIENAZIONI DEL BENE PIGNORATO
1. Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell' esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2913"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti