Codice Civile art. 2893


MANCATA RICHIESTA DELL'INCANTO
1. Se l' incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall' articolo 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo che l' acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell' articolo 2890 numero 3.
2. La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile.

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