Codice Civile art. 289


abrogato AZIONI ESPERIBILI DOPO LA LEGITTIMAZIONE

[1. La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1) dell'articolo 284, negli articoli 285, 286, e 287, ferma restando la disposizione dell'articolo 263.
2. Se manca la condizione indicata nel numero 3) dell'articolo 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l'assenso.
(Articolo così sostituito dall'art. 129, L. 19 maggio 1975, n. 151)]
(Articolo abrogato dall’art. 1, comma 10, L. 10 dicembre 2012, n. 219)

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