Codice Civile art. 2874


RIDUZIONE DELL'IPOTECA LEGALE E DELL'IPOTECA GIUDIZIALE
1. Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 dell' articolo 2817, e le ipoteche giudiziali devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell' iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell' iscrizione eccede di un quinto quella che l' autorità giudiziaria dichiara dovuta.

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