Codice Civile art. 2862


IPOTECHE E ALTRI DIRITTI REALI A CARICO E A FAVORE DEL TERZO
1. Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell' annotazione del rilascio.
2. Le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali che già spettavano al terzo prima dell' acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all' incanto eseguita contro di lui.
3. Del pari riprendono efficacia le servitù che al momento dell' iscrizione dell' ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro fondo del terzo. Esse sono comprese nell' espropriazione del fondo ipotecato.

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