Codice Civile art. 2857


LIMITI DELLA SURROGAZIONE
1. La surrogazione non si può esercitare sui beni dati in ipoteca da un terzo, né sui beni alienati dal debitore, quando l' alienazione è stata trascritta anteriormente all' iscrizione del creditore perdente.
2. Trattandosi di beni acquistati dal debitore posteriormente a detta iscrizione, se il creditore soddisfatto aveva esteso a essi la sua ipoteca giudiziale, il creditore perdente può esercitare la surrogazione anche sui tali beni.
3. Per far valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita annotazione in margine alla ipoteca del creditore soddisfatto; per l' annotazione deve presentarsi al conservatore copia dello stato di graduazione dal quale risulta l' incapienza.

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