Codice Civile art. 2845


NOTIFICAZIONI RELATIVE A ISCRIZIONI PER OBBLIGAZIONI ALL'ORDINE E AL PORTATORE
1. Se l' iscrizione è presa per obbligazioni risultanti da titoli all' ordine, le citazioni e notificazioni previste dall' articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l' iscrizione a norma degli articoli 2831 e 2839, salvo che dai registri risulti l' annotazione a favore di un possessore successivo.
2. Se si tratta di obbligazioni al portatore, le citazioni e le notificazioni devono essere fatte al rappresentante degli obbligazionisti il cui nome è annotato in margine all' iscrizione. Le citazioni e le notificazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese e pubblicate per estratto in un giornale quotidiano designato dall' autorità giudiziaria.
3. Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non è stato annotato in margine all' iscrizione dell' ipoteca, le citazioni e le notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da nominarsi dall' autorità giudiziaria. Il decreto di nomina del curatore deve essere pubblicato con le modalità prescritte nel comma precedente.

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