Codice Civile art. 2831


IPOTECA A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI ALL'ORDINE O AL PORTATORE
1. Le obbligazioni risultanti dai titoli all' ordine o al portatore possono essere garantite con ipoteca.
2. Per i titoli all' ordine l' ipoteca è iscritta a favore dell' attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori; questi non sono tenuti a effettuare l' annotazione prevista dall' articolo 2843.
3. Per i titoli al portatore l' ipoteca a favore degli obbligazionisti è iscritta con l' indicazione dell' emittente, della data dell' atto di emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse. In margine all' iscrizione deve essere annotato il nome del rappresentante degli obbligazionisti, appena questo sia nominato. Per l' annotazione deve presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale di nomina.

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