Codice Civile art. 2808


CAPO IV Delle ipoteche - SEZIONE I Disposizioni generali - (COSTITUZIONE ED EFFETTI DELL'IPOTECA)
1. L' ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall' espropriazione.
2. L' ipoteca può avere per oggetto beni del debitoreo di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliar.
3. L' ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.

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