Codice Civile art. 2784


CAPO III Del pegno - SEZIONE I Disposizioni generali - (NOZIONE)
1. Il pegno è costituito a garanzia dell' obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.
2. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2784"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti