Codice Civile art. 2774


CREDITI PER CONCESSIONI DI ACQUE
1. I crediti dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali ovvero per i lavori eseguiti d' ufficio sono privilegiati sugli impianti, in conformità delle leggi speciali.
2. Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non è opponibile ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente all' atto di concessione o, trattandosi di crediti per lavori, anteriormente al sorgere dei crediti stessi.

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