Codice Civile art. 2641


CONFISCA
1. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
3. Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.
(Articolo così modificato dal Dlgs 61/2002)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2641"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti