Codice Civile art. 2633


INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI
1. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. (Articolo così modificato dal Dlgs 61/2002).

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