Codice Civile art. 2611


CAUSE DI SCIOGLIMENTO
1. Il contratto di consorzio si scioglie:
1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
2) per il conseguimento dell' oggetto o per l' impossibilità di conseguirlo;
3) per volontà unanime dei consorziati;
4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell' articolo 2606, se sussiste una giusta causa;
5) per provvedimento dell' autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge;
6) per le altre cause previste nel contratto.

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