Codice Civile art. 2610


TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA
1. Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell' azienda l' acquirente subentra nel contratto di consorzio.
2. Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell' azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell' avvenuto trasferimento, l' esclusione dell' acquirente dal consorzio.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2610"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti