Codice Civile art. 2594


NORME APPLICABILI
1. Ai diritti di brevetto contemplati in questo capo si applicano gli articoli 2588, 2589 e 2590. Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l' esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

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