Codice Civile art. 2585


OGGETTO DEL BREVETTO
1. Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un' applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l' applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.
2. In quest' ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall' inventore.

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