Codice Civile art. 2584


CAPO II Del diritto di brevetto per invenzioni industriali (DIRITTO DI ESCLUSIVITA')
1. Chi ha ottenuto un brevetto per un' invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l' invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
2. Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l' invenzione si riferisce.

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